LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  31/12/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. All' articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis le parole << ulteriore termine di venti giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << ulteriore termine non superiore a venti giorni >>;

b)
dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:
<<2 ter. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo.
2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter.
2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli.
2 septies. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nel decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 .>>.

2. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 5 è abrogato;

b)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Cancellazione dall'Albo regionale)
1. Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:
a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall' articolo 4 della legge 381/1991 , per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);
b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall' articolo 2 della legge 381/1991 ;
c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall' articolo 8 della legge 381/1991 .
2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:
a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007 ;
b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;
c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall' articolo 1 della legge 381/1991 ;
d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.>>.

3.
Al comma 67 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole << 31 dicembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2022 >>.

4.
I commi 6 e 7 dell' articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono sostituiti dai seguenti:
<<6. Le modalità di remunerazione delle prestazioni erogate dai servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti sono definite con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto del principio di libera scelta delle persone, di cui all'articolo 2.
7. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti stipulano gli accordi contrattuali con gli enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti accreditati, sulla base del regolamento di cui al comma 6.>>.

5. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola << rinnovano >> sono inserite le seguenti: << o prorogano >>;

b)
le parole << 2020 e 2021 >> sono sostituite dalla seguente: << 2022 >>;

c)
le parole << 2019 e 2020 >> sono sostituite dalla seguente: << 2021 >>.

6.
I commi 2 e 3 dell' articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale), sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Il territorio delle Comunità dell'economia solidale coincide con quello degli Ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC) definiti ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito territoriale. Nell'ipotesi di inerzia di quest'ultimo, che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa può essere assunta da un diverso Sindaco dell'ambito territoriale, dopo aver informato gli altri Sindaci. L'assemblea può essere convocata su richiesta della Comunità.>>.

7.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), è sostituito dal seguente:
<<1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014 , come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.>>.