LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  31/12/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole << comma 3, >> sono inserite le seguenti: << lettere b) ed e), >>.

2. L' articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002 , come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), e comma 3, lettere b) ed e), della legge regionale 14/2002 , dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).
3. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all' articolo 46, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), in relazione ai riconoscimenti dell'uso dell'acqua e alle concessioni preferenziali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sia già stata effettuata la ricognizione degli utenti ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 11/2015 , non sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dall' articolo 46, comma 5 bis, della medesima legge regionale 11/2015 .
4. Alla legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il progetto di cui al comma 1, qualora ve ne sia la necessità, prevede la realizzazione dei passaggi di risalita dei pesci presso le traverse di derivazione idrica che interrompono la continuità del corso d'acqua.>>;

b)
al comma 3 bis dell'articolo 49 le parole << le concessioni di derivazione >> sono sostituite dalle seguenti: << i riconoscimenti dell'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali >>;

c) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
<<21 bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per i pesci di cui all'articolo 43, comma 2 bis, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell'alveo del corso d'acqua, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21.>>;

2)
al comma 22 dopo le parole << comma 21 >> sono inserite le seguenti: << e al comma 21 bis >>;

d)
dopo il comma 5 dell'articolo 57 è inserito il seguente:
<<5 bis. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, provvede l'Ente tutela patrimonio ittico che introita a valere sul proprio bilancio i relativi importi.>>.

5.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola << quattro >> è sostituita dalla seguente: << sei >>.

6.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è sostituito dal seguente:
<<1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;
b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;
d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).>>.

7. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 dell'articolo 42 le parole << fino al rilascio del provvedimento di esercizio provvisorio o degli atti in esito ai procedimenti di collaudo >> sono sostituite dalle seguenti: << fino alla trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo >>;

b) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Collaudo degli impianti) >>;

2)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.>>;

3)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.>>;

4)
al comma 17 le parole << a provvedimento dichiarativo di collaudo, né >> sono soppresse;

5)
al comma 18 le parole << del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio >> sono sostituite dalle seguenti: << del collaudo >>;

6)
i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati;

c)
al comma 3 dell'articolo 52 le parole << del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio >> sono sostituite dalle seguenti: << del collaudo >>.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida relative alla procedura competitiva per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1433 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno).
9. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:
a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";
b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.>>;

b)
dopo il comma 6 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. L'Assemblea regionale d'ambito, nell'esercizio delle sue funzioni, può destinare parte delle proprie risorse a favore dei gestori d'ambito, per la realizzazione di impianti e di infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.>>;

c)
il comma 1 dell'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
<<1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.>>;

d)
dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
<<4 bis. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei venti membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 6. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione dei Sindaci più giovani di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Presidente o dal Sindaco cha ha effettuato la convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle Assemblee locali relativi alla votazione dei membri dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.>>;

e)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Compensi)
1. Al Presidente di cui all'articolo 7 spetta una indennità di funzione mensile stabilita dallo Statuto, nella misura non superiore a quella spettante al Sindaco del Comune capoluogo di Regione, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di Sindaco.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza fissato dallo Statuto, nonché il rimborso delle spese di trasferta.>>.

10.
Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole << Agli amministratori di forme associative di Enti locali, con esclusione dei consorzi, >> sono aggiunte le seguenti: << degli enti pubblici economici >>.

11. Con riferimento alle modifiche introdotte dai commi 9 e 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AUSIR provvede ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni normative.
12. Alla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale d'ambito è integrata dai Sindaci membri di diritto ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2016 , come modificato dal comma 9, lettera a), che non siano già componenti della stessa alla data medesima.
13. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'AUSIR e in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni normative, il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di insediamento dei nuovi organi.