LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  31/12/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
1.
Ovunque ricorrano nella legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole << Comunità montane >> ovvero << Comunità montana >> sono sostituite dalle seguenti: << Comunità di montagna >>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo le parole << di cui al comma 1 >> sono aggiunte le seguenti: << e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza >>.

3. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all' articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2022 ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020 , per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2022-2023, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
4.
Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo.>>.

5. Il termine per la conclusione dei procedimenti previsti dall' articolo 38 della legge regionale 6/2008 , pendenti a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, è sospeso dalla data del ricevimento, da parte dell'ufficio competente a irrogare la sanzione, della richiesta di audizione personale dell'interessato fino al giorno della sua audizione.