LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Capo V
 Politiche sociali e sociosanitarie integrate
Art. 31
 (Interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati)
1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con particolare riferimento alle politiche per le famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le persone con disabilità previste dagli articoli 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale 6/2006 , promuove interventi finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e, in particolare, nelle situazioni di fragilità, anche favorendone l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi.
2. Negli atti di programmazione in materia sociale, sanitaria e sociosanitaria, previsti dalla legge regionale 6/2006 e dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono individuati gli obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie e dei minori.
Art. 32
 (Percorsi prenatali e di sostegno alle donne nel post partum)
1. La Regione sostiene la maternità e la paternità responsabili assicurando percorsi prenatali, informazione e consulenza, nonché i necessari accertamenti sanitari.
2. La Regione assicura altresì la tutela e la presa in carico delle donne in tutte le fasi della gravidanza, nonché in quelle successive al parto, mediante assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto.
Art. 33
 (Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile)
1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle povertà infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale.
2. La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i servizi di consultorio familiare, assicura il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile.
2 bis. La Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino.
2 ter. Gli interventi sono effettuati dai servizi sociali dei Comuni nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico della persona, secondo indirizzi di attuazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individuano gli ulteriori requisiti per accedere all'intervento, l'importo massimo del beneficio e le modalità di erogazione.
2 quater. Le risorse per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2 bis sono assegnate agli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare e sono trasferite in via anticipata in un'unica soluzione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
2Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
3Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
Art. 34
 (Interventi a favore dei nuclei monoparentali)
1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, sostiene le famiglie monoparentali in condizioni di disagio socioeconomico, abitativo e lavorativo, al fine di rimuovere le situazioni di svantaggio e promuovere la piena inclusione sociale delle stesse.
2. La Regione, attraverso i servizi di consultorio familiare e i servizi sociali dei comuni, assicura interventi di sostegno alle famiglie monoparentali per favorire lo svolgimento del loro ruolo genitoriale e interventi di mediazione familiare finalizzati alla gestione della conflittualità della coppia in fase di separazione.
Art. 35
 (Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili)
1. La Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia:
a) sostiene l'attività dei consultori familiari in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani e stranieri;
b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall' articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 ;
c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale.
2. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.
3. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione:
a) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
b) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.
5. Al fine di promuovere l'autonomia e la piena inclusione sociale dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare o in situazione di fragilità e precarietà, la Regione sostiene percorsi per il loro inserimento abitativo, formativo e lavorativo.
6. Gli interventi economici di cui al comma 1, lettere b) e c), al comma 4, lettera a) e al comma 5 sono erogati dai Servizi sociali dei Comuni. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici, nonché i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate al finanziamento dei benefici stessi.
Art. 36
 (Sostegno al mantenimento dei minori)
1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.
2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile , dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.
4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.
5. Ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 22.589,92 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di politiche sociali sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l' articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.
Art. 37
 (Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità)
1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza, valorizza le attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall' articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attività assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali.
2. Per le finalità del comma 1, la Regione, in coerenza con quanto previsto in materia di presa in carico integrata dall' articolo 5 della legge regionale 6/2006 , dall'articolo 4, comma 7, e dall'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006):
a) riconosce il ruolo del caregiver familiare nei percorsi assistenziali integrati e nei progetti personalizzati;
b) riconosce il ruolo degli assistenti familiari come risorse integranti del sistema di cure a lungo termine a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità;
c) promuove, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, percorsi di formazione che favoriscano l'acquisizione e il riconoscimento di competenze funzionali al lavoro di cura e aiuto e la capacità di orientamento e integrazione con il sistema dei servizi.
3. Ai fini dell'attuazione, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, di servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori trova applicazione l' articolo 51 ter della legge regionale 18/2005 .