LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Capo III
 Interventi a favore dell'autonomia dei giovani
Art. 16
 (Progetti di vita dei giovani)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) favorisce lo sviluppo nei giovani di una identità individuale, familiare e di comunità anche attraverso il rafforzamento dell'educazione civica e dei valori legati alla sostenibilità sociale, economica e ambientale del territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla programmazione europea;
b) promuove lo sviluppo di percorsi di istruzione, educazione e formazione finalizzati al potenziamento delle competenze e l'occupazione dei giovani, con particolare attenzione alle nuove professioni e all'integrazione tra il sistema della formazione, delle politiche attive del lavoro e del sistema produttivo e industriale;
c) favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alle povertà educative e ai fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale e la promozione di attività sportive, artistiche e culturali;
d) valorizza la creatività giovanile e promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione e l'associazionismo;
e) promuove e sviluppa la rete informativa, nonché la diffusione di informazioni sulle opportunità per i giovani e le loro famiglie, anche relativamente alla mobilità e agli scambi internazionali.
Art. 17
 (Destinatari degli interventi)
1. I destinatari degli interventi del presente capo sono i giovani di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti, residenti o presenti nel territorio regionale.
Art. 18
 (Soggetti attuatori)
1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di cui all'articolo 16, in concorso e in sinergia con i giovani, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le parrocchie e gli enti religiosi, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.
2. Ai fini della presente legge per "associazioni giovanili" si intendono le associazioni iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 che hanno tra i loro scopi statutari la promozione delle attività giovanili e presentano le seguenti caratteristiche:
a) sono costituite, per almeno l'80 per cento, da persone di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti;
b) nell'organo direttivo non sono presenti più del 20 per cento di persone di età superiore ai trentasei anni compiuti.
Art. 19
  (Modifiche alla legge regionale 16/2014)
1. La Regione promuove e sostiene interventi di promozione delle attività culturali realizzate e fruite dai giovani.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, dopo il Capo VI della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<CAPO VI BIS
 PROGETTI CULTURALI GIOVANILI
Art. 28 bis
 (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:
a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;
f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all' articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.
3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>.

Art. 20
 (Interventi in ambito educativo e di promozione della salute)
1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:
a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;
b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;
c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;
d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;
e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;
f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;
g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore.
3. Gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 13/2018 .
4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità generali riguardanti la concessione dei contributi di cui al comma 2 e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.
5. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore.
Art. 21
 (Tirocini e attività lavorativa estiva)
1. La Regione, in applicazione dell' articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2005 , promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado statali e a percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. I tirocini di cui al comma 1 sono rivolti a studenti con più di quindici anni di età e attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con una durata massima di tre mesi.
3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e degli accordi tra Stato e Regioni in materia, i servizi di orientamento regionali possono svolgere anche la funzione di soggetti promotori nei confronti di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e nei confronti di studenti in dispersione scolastica, verificando che i piani formativi individuali e il concreto svolgimento del tirocinio siano congruenti con il percorso di istruzione e formazione e che siano adeguati al percorso di crescita e autonomia personale del tirocinante, promuovendo contesti e situazioni che siano in linea con uno stile di vita sano.
4. La Regione riconosce altresì il potenziale educativo e formativo delle esperienze lavorative che gli studenti svolgono anche all'estero durante i periodi di sospensione dei percorsi di istruzione, promossi anche attraverso l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro gestita dai Servizi pubblici regionali per il lavoro e dalla rete per la mobilità professionale EURES (EURopean Employment Services).
Art. 22
 (Attiva giovani)
1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.
2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:
a) valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani maggiormente vulnerabili;
b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'orientamento, l'accompagnamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita;
c) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione alla comunità locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali;
d) promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali che coinvolgano i giovani.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.
4. I contributi di cui al comma 3 sono finanziati con risorse regionali o dell'Unione europea, secondo le regole che disciplinano le rispettive programmazioni.
5. Sono soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 3 gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, gli enti locali, anche associati, gli enti del Terzo settore, le imprese che operano in rete. L'Avviso di cui al comma 6 specifica eventuali ulteriori tipologie di soggetti che possono partecipare alla rete.
6. I soggetti attuatori degli interventi sono individuati con Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, che definisce i termini e le modalità per la presentazione della domanda, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le relative garanzie fideiussorie.
Art. 23
  (Modifiche alla legge regionale 13/2004)
1.
Allo scopo di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei giovani professionisti, dopo l' articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
 (Interventi a favore dei giovani)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall' articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile , sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.
3. Nel caso di diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi di cui ai commi 1 e 2 relativa alle spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti al conseguimento dell'abilitazione professionale è presentata entro centottanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.>>.

Art. 24
 (Interventi per l'autonomia abitativa)
1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato, anche in forma di coabitazione per favorire le relazioni intergenerazionali, con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.
2. Allo scopo di favorire l'autonomia abitativa dei giovani i bandi emanati per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono una riserva a favore dei giovani di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando.
3. Le azioni a sostegno delle locazioni di mercato finalizzate all'autonomia abitativa prevedono una quota delle risorse non inferiore al 5 per cento, riservata esclusivamente ai giovani.
4. Le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, l'Ardis e le istituzioni scolastiche e universitarie.
5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, favorisce la messa a disposizione, anche gratuita, di beni pubblici o privati a vantaggio di giovani, come definiti dall'articolo 17, che intendono realizzare un modello di vita autonomo e strutturato, anche in forma di coabitazione, favorendo i processi generativi di ricostruzione dei legami sociali anche in territori svantaggiati.
Art. 25
 (Centri di aggregazione giovanile)
1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile destinati allo svolgimento di attività senza fine di lucro integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani, attraverso le misure previste dall' articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
Art. 26
 (Informagiovani)
1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.
2. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare sulle seguenti tematiche:
a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
b) opportunità di lavoro;
c) formazione professionale;
d) educazione permanente e formazione continua;
e) opportunità di percorsi formativi, di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
f) avviamento di attività imprenditoriali;
g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
i) associazionismo e volontariato;
j) politiche per la casa;
k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
l) iniziative culturali e artistiche.
3. In raccordo con le agenzie e reti nazionali ed europee preposte, gli Informagiovani offrono informazioni e orientamento sulle attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea. La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell’Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l’Europa come ambito di intervento.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione concede contributi agli enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell’Unione Europea - Eurodesk, che operano nel territorio regionale a sostegno delle attività di informazione e delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee preposte.
5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.
6. La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.
6 bis. Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.
6 ter. La domanda di cui al comma 6 bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).
6 quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.
6 sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:
a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;
b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;
c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.
(8)
6 septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.
6 octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.
6 nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6 sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 14/2023
4Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
5Comma 6 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
6Comma 6 quater aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
7Comma 6 quinquies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
8Comma 6 sexies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
9Comma 6 septies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
10Comma 6 octies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
11Comma 6 nonies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
Art. 27
 (Consulte comunali dei giovani)
1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.
2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono, in particolare, le seguenti ulteriori funzioni:
a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;
c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e gli enti del Terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.
3. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani, approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.
Art. 28
 (Portale regionale giovani)
1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.
2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con i Centri per l'impiego, i Centri di aggregazione giovanile, gli Informagiovani e con gli enti locali.
3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.