Art. 6 bis
(Misura di accompagnamento della maternità)
1. Al fine di sostenere la maternità e incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, è autorizzata a concedere un sussidio economico, a titolo assistenziale, a favore delle madri per i primi dodici mesi di vita di ogni figlia o figlio, o, in caso di adozione di uno o più minori, per i primi dodici mesi dalla adozione di ciascuno di essi.
2.
Per accedere al contributo la madre deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere residente in Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno dodici mesi continuativi precedenti la data della nascita o dell'adozione e impegnarsi a mantenere la residenza nei dodici mesi di spettanza del contributo;
b) essere titolare di Carta Famiglia in corso di validità dal momento della presentazione della domanda;
c) essere in possesso di un ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 35.000 euro, fatte salve le eccezioni previste espressamente dall'articolo 6, commi 4 e 4 bis;
d) essere, alla data della presentazione della domanda, occupata, ovvero, essere impegnata in un percorso di istruzione o formazione ovvero, se disoccupata, aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e svolgere le azioni di politica attiva del lavoro previste nel patto di servizio.
3. La domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di nascita o di adozione della figlia o del figlio.
4. L'importo della misura di accompagnamento è pari a 250 euro mensili, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di nascita o adozione. La misura è cumulabile con altri benefici pubblici aventi le medesime finalità.
5. Nel caso in cui la madre, la figlia o il figlio spostino la residenza fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei dodici mesi di cui al comma 1, la madre decade dal beneficio a partire dal mese successivo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.
7. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 66, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.