LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 18
 (Soggetti attuatori)
1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di cui all'articolo 16, in concorso e in sinergia con i giovani, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le parrocchie e gli enti religiosi, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.
2. Ai fini della presente legge per "associazioni giovanili" si intendono le associazioni iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 che hanno tra i loro scopi statutari la promozione delle attività giovanili e presentano le seguenti caratteristiche:
a) sono costituite, per almeno l'80 per cento, da persone di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti;
b) nell'organo direttivo non sono presenti più del 20 per cento di persone di età superiore ai trentasei anni compiuti.