Art. 10 bis
(Abbattimento del mutuo per la prima casa)
1. La Regione, al fine di promuovere la natalità e contrastare il fenomeno del declino demografico, è autorizzata a concedere alle famiglie, che abbiano in corso o che contraggano un finanziamento accordato da banche e da enti previdenziali, finalizzato all'acquisizione della prima casa di abitazione in Friuli Venezia Giulia mediante acquisto, recupero, acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo.
2. È beneficiario il titolare di Carta Famiglia in corso di validità e, con ISEE in corso di validità, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, e che si impegna a mantenere la propria residenza nel territorio regionale per cinque anni dalla concessione del contributo.
3. La misura è applicata anche nel caso di adozione di un figlio, ulteriore al secondo, di età inferiore ai diciotto anni.
4. La Regione eroga il contributo, destinato integralmente all'abbattimento del capitale residuo, direttamente all'Istituto che ha erogato il finanziamento. Il contributo massimo erogabile è fissato in 20.000 euro.
5. La domanda è presentata entro un anno dalla nascita del figlio.
6. Con regolamento regionale sono definiti l'ammontare del contributo, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le condizioni per l'ottenimento, le modalità di erogazione, nonché le modalità di revoca e rideterminazione nel caso di spostamento della residenza fuori dal territorio regionale entro il termine stabilito dal comma 2 e ogni altro elemento necessario per la sua realizzazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.