LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 10.1
 (Sostegno all'autonomia abitativa delle giovani madri)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 ter, la Regione riconosce alle giovani madri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 ter, un contributo a fondo perduto per l'acquisto della prima casa di abitazione, ad esse intestata o cointestata.
2. Il contributo è determinato in misura pari al 50 per cento del prezzo di acquisto della prima casa e comunque fino a un massimo di 40.000 euro. Il prezzo di acquisto dell'abitazione non può essere superiore a 200.000 euro.
3. In caso di immobile cointestato la misura del contributo è riferita alla quota di proprietà della giovane madre.
4. Sono ammesse a contributo le spese di cui al comma 1 sostenute dalla madre durante i nove mesi antecedenti la nascita o l'adozione e fino alla data di presentazione della domanda.
5. La domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data della nascita o dell'adozione della figlia o del figlio.
6. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto una sola volta e non è cumulabile con i benefici pubblici regionali previsti dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per il medesimo intervento di acquisto dell'immobile destinato a prima casa di abitazione, anche qualora richiesti da eventuali co-intestatari per la relativa quota di proprietà.
7. La giovane madre beneficiaria del contributo e la figlia o il figlio devono mantenere la residenza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nei cinque anni successivi alla data della nascita o dell'adozione.
8. Nel caso in cui la giovane madre, la figlia o il figlio spostino la residenza fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il contributo viene rideterminato, in riduzione, nella misura pari al 20 per cento per ciascun anno di mancato rispetto del vincolo previsto dal comma 7.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.
10. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 68, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.