LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 9
  (Modifiche alla legge regionale 13/2018)
1. Alla legge regionale 13/2018 sono introdotte le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 18 le parole: << di istruzione >> sono soppresse;

b)
al comma 1 dell'articolo 21 le parole: << di istruzione >> sono soppresse;

c)
al comma 2 dell'articolo 52 quater dopo le parole << anche su base pluriennale >> sono aggiunte le seguenti: << , favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) >>;

d)
al comma 3 dell'articolo 52 quater dopo le parole << gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico >> sono aggiunte le seguenti: << , l'evoluzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni >>.