Art. 8
(Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
2.
Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla
legge regionale 20/2005
e dalla
legge regionale 30 marzo 2018, n. 13
(Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3.
Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell'
articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
(Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.
3 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'
articolo 12 del decreto legislativo 65/2017, assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia. La programmazione regionale definisce per ciascuna annualità gli interventi e le spese da finanziare nel rispetto delle priorità e secondo i principi fondamentali indicati dalla disciplina statale e dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, l'Amministrazione regionale individua gli interventi e le spese da finanziare, totalmente o parzialmente, tra gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento da parte delle risorse regionali che concorrono, con il Fondo nazionale, allo sviluppo del Sistema regionale integrato di educazione e istruzione, come definito dai commi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies.
3 quater.
Le risorse statali destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:
b) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), destinato agli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti;
3 quinquies.
Le risorse statali destinate a finanziare le spese di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:
3 sexies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese dell'
articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta Regionale, alle spese dei Comuni per la gestione dei coordinamenti pedagogici e la programmazione ed erogazione dell'offerta formativa e sono ripartite tra i Comuni coerentemente con il modello gestionale.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
2Comma 3 ter aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
3Comma 3 quater aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
4Comma 3 quinquies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
5Comma 3 sexies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025