LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 8
 (Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla legge regionale 20/2005 e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.
3 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 65/2017, assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia. La programmazione regionale definisce per ciascuna annualità gli interventi e le spese da finanziare nel rispetto delle priorità e secondo i principi fondamentali indicati dalla disciplina statale e dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, l'Amministrazione regionale individua gli interventi e le spese da finanziare, totalmente o parzialmente, tra gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento da parte delle risorse regionali che concorrono, con il Fondo nazionale, allo sviluppo del Sistema regionale integrato di educazione e istruzione, come definito dai commi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies.
3 quater. Le risorse statali destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:
a) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, destinato agli interventi di edilizia per la prima infanzia;
b) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), destinato agli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti;
c) il finanziamento di arredi e attrezzature necessari ai nidi d'infanzia e alle scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 5, commi 103 e 104, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
(3)
3 quinquies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:
a) la costituzione del Fondo per il contenimento rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005;
b) l'integrazione delle risorse regionali destinate al finanziamento del servizio di educazione scolastica di cui al titolo II, capo V, della legge regionale 13/2018.
(4)
3 sexies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta Regionale, alle spese dei Comuni per la gestione dei coordinamenti pedagogici e la programmazione ed erogazione dell'offerta formativa e sono ripartite tra i Comuni coerentemente con il modello gestionale.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
2Comma 3 ter aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
3Comma 3 quater aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
4Comma 3 quinquies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
5Comma 3 sexies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025