LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 7
 (Dote famiglia)
1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.
1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.
2. Tramite la dote famiglia si riconosce un contributo annuale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi:
a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi rivolti ai minori, organizzati in orari e periodi extra scolastici;
b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;
c) servizi culturali;
d) servizi turistici;
e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;
f) attività sportive.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.
4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
4 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere la Dote famiglia al proprio Comune di residenza anche in assenza di attestazione ISEE. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
5. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda e l’intensità della misura di cui al comma 1, che può essere modulata in relazione al numero dei figli minori a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla residenza continuativa nel territorio regionale.
6. La dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi di natura pubblica o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare di cui al comma 4 esclusivamente per la spesa non coperta dalla dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta. La dote famiglia non è cumulabile con i benefici di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Comma 4 sostituito da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 78, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 73, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.