Art. 6
(Carta Famiglia)
1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l’applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.
2.
La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b)
cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c)
titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
(Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d)
titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
d bis)
i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
3.
In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. Ai genitori adottivi la Carta è riconosciuta fin dall'avvio del periodo di affidamento preadottivo. La Carta è altresì riconosciuta alle persone affidatarie di minori, ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.
5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità di Carta Famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalità di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate anche in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare, alla residenza continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta.
6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022
6Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.