LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 44
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6, comma 5, della presente legge continua a trovare applicazione l’ articolo 10 della legge regionale 11/2006 e il relativo regolamento attuativo.
2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all' articolo 10, comma 3, della legge regionale 11/2006 conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.
3. Il contributo di cui all'articolo 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della presente legge.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall' articolo 28 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dall'articolo 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 5/2012 e il relativo regolamento attuativo.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi previsti dall' articolo 11 bis della legge regionale 13/2004 , come inserito dall'articolo 23 della presente legge continua a trovare applicazione l' articolo 19 della legge regionale 5/2012 e i relativi regolamenti attuativi.
6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell' articolo 6 bis della legge regionale 5/2012 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 30, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l’articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 12/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 35, comma 6, della presente legge continua a trovare applicazione l’ articolo 13 della legge regionale 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 36, comma 4, della presente legge continua a trovare applicazione l' articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dall'articolo 19 della presente legge e 11 bis della legge regionale 13/2004 , come inserito dall'articolo 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della legge regionale 5/2012 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 7 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole sostituite al comma 8 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022