Art. 44
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6, comma 5, della presente legge continua a trovare applicazione l’
articolo 10 della legge regionale 11/2006
e il relativo regolamento attuativo.
3.
Il contributo di cui all'articolo 8, commi da 34 a 40, della
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26
(Legge di stabilità 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della presente legge.
6.
Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell'
articolo 6 bis della legge regionale 5/2012
operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 30, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l’articolo 7, commi 8 e 8 bis, della
legge regionale 12/2006
e la relativa regolamentazione attuativa.
8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 35, comma 6, della presente legge continua a trovare applicazione l’
articolo 13 della legge regionale 11/2006
e la relativa regolamentazione attuativa.
9.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 36, comma 4, della presente legge continua a trovare applicazione l'
articolo 9 bis della legge regionale 11/2006
e la relativa regolamentazione attuativa.
10.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28 bis della
legge regionale 16/2014
, come inserito dall'articolo 19 della presente legge e 11 bis della
legge regionale 13/2004
, come inserito dall'articolo 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della
legge regionale 5/2012
continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 7 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3Parole sostituite al comma 8 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2022, n. 075/Pres. (B.U.R. 29/6/2022, n. 26) ed è in vigore dal 30/6/2022.
5Il regolamento di cui al comma 7 del presente articolo è stato emanato con DPReg. 18/10/2022, n. 120/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36) ed è in vigore dal 25/10/2022.
6Il regolamento, di cui al comma 4 del presente articolo è stato emanato con DPReg. 28/6/2023, n. 0109/Pres. (B.U.R. 12/7/2023, n. 28) ed entra in vigore in data 13/7/2023.
7Il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo è stato emanato con DPReg. 18/10/2024, n. 0131/Pres. (B.U.R. 30/10/2024, n. 44) ed entra in vigore dall'1/1/2025.
8Il regolamento di cui al comma 9 del presente articolo è stato emanato con DPReg. 16/12/2025, n. 0138/Pres. (B.U.R. 31/12/2025, n. 53) ed è in vigore dall'1/1/2026.