LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 41
 (Monitoraggio delle politiche)
1. Al fine di approfondire e rendere disponibili informazioni aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia, ai giovani e alla promozione delle pari opportunità nel territorio regionale, il Servizio competente in materia di politiche familiari svolge funzioni di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio politiche del lavoro di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 e con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 6/2006 , anche attraverso l'utilizzo di data base integrati da elaborare con metodi statistici e predittivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.