LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 40
 (Spese dirette)
1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per convenzioni, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie alla predisposizione e monitoraggio della programmazione e all'attuazione degli interventi di competenza regionale, nonché per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Area Welfare di Comunità, a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 6, 7, 13 e 41.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 2 e le modalità con cui assicura il finanziamento degli oneri da questo sostenuti.