LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 35
 (Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili)
1. La Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia:
a) sostiene l'attività dei consultori familiari in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani e stranieri;
b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall' articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 ;
c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale.
2. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.
3. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione:
a) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
b) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.
5. Al fine di promuovere l'autonomia e la piena inclusione sociale dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare o in situazione di fragilità e precarietà, la Regione sostiene percorsi per il loro inserimento abitativo, formativo e lavorativo.
6. Gli interventi economici di cui al comma 1, lettere b) e c), al comma 4, lettera a) e al comma 5 sono erogati dai Servizi sociali dei Comuni. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici, nonché i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate al finanziamento dei benefici stessi.