LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 34
 (Interventi a favore dei nuclei monoparentali)
1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, sostiene le famiglie monoparentali in condizioni di disagio socioeconomico, abitativo e lavorativo, al fine di rimuovere le situazioni di svantaggio e promuovere la piena inclusione sociale delle stesse.
2. La Regione, attraverso i servizi di consultorio familiare e i servizi sociali dei comuni, assicura interventi di sostegno alle famiglie monoparentali per favorire lo svolgimento del loro ruolo genitoriale e interventi di mediazione familiare finalizzati alla gestione della conflittualità della coppia in fase di separazione.