LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 3
 (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia che delinea le strategie, gli obiettivi e gli interventi in attuazione delle finalità della presente legge.
2. Il Programma triennale di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche familiari, sulla base delle indicazioni fornite anche dalle altre Direzioni centrali interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche familiari, su proposta dell'Assessore competente.
3. Il Programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è approvato il primo Programma triennale di politiche integrate per la famiglia.
4. All'attuazione delle misure del Programma concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie, in accordo con le relative programmazioni.