LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 24
 (Interventi per l'autonomia abitativa)
1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato, anche in forma di coabitazione per favorire le relazioni intergenerazionali, con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.
2. Allo scopo di favorire l'autonomia abitativa dei giovani i bandi emanati per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono una riserva a favore dei giovani di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando.
3. Le azioni a sostegno delle locazioni di mercato finalizzate all'autonomia abitativa prevedono una quota delle risorse non inferiore al 5 per cento, riservata esclusivamente ai giovani.
4. Le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, l'Ardis e le istituzioni scolastiche e universitarie.
5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, favorisce la messa a disposizione, anche gratuita, di beni pubblici o privati a vantaggio di giovani, come definiti dall'articolo 17, che intendono realizzare un modello di vita autonomo e strutturato, anche in forma di coabitazione, favorendo i processi generativi di ricostruzione dei legami sociali anche in territori svantaggiati.