LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 20
 (Interventi in ambito educativo e di promozione della salute)
1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:
a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;
b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;
c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;
d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;
e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;
f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;
g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore.
3. Gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 13/2018 .
4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità generali riguardanti la concessione dei contributi di cui al comma 2 e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.
5. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore.