LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 2
 (Sistema integrato delle politiche familiari)
1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:
a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;
b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;
c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;
d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;
e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;
f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.
2. La Regione attua gli interventi e le attività volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 in collaborazione con gli Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e sanitario regionale, il sistema dell'educazione e della formazione regionale, gli enti del Terzo settore, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza, il sistema produttivo del territorio e i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge anche attraverso le forme previste dall' articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
3. La Regione promuove altresì la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.
4. Al fine di promuovere le politiche di cui al comma 1, lettera e), la Regione interviene attraverso le misure previste dalla presente legge, nonché quelle previste nei Capi IV e IV bis del Titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
4 bis. Al fine di promuovere la costituzione di una "rete famiglia" di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno intrapreso a questo fine il percorso volontario di certificazione denominata "Comuni amici della famiglia", promossa in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.
4 ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che abbiano conseguito la certificazione ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo famigliare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5.
4 quater. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini per la presentazione della domanda e, sulla base delle risorse disponibili, l'importo massimo del contributo concedibile.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.