LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 15
 (Contrassegno promozionale Famiglia FVG)
1. Al fine di riconoscere il ruolo sociale dei soggetti pubblici e privati che collaborano nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale anche con risorse proprie, a prescindere dal concorso finanziario pubblico, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.
2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.
3. Possono ottenere il contrassegno gli enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore e i soggetti privati. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione, utilizzo e mantenimento del contrassegno.
4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.