LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 10
 (Promozione della previdenza complementare)
1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all’articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
1 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere il contributo anche in assenza di attestazione ISEE.
2. Il contributo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, dall’anno civile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per i figli minori, anche adottati.
3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.
4. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione, eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.
5.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
2Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 15/2022
4Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 15/2022
5Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 15/2022
6Comma 5 abrogato da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 15/2022
7Parole soppresse al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
8Parole soppresse al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
9Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 73, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.