LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/12/2021
Materia:
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
240.05 - Previdenza complementare e integrativa
320.08 - Politiche familiari
330.03 - Formazione professionale
350.02 - Attività culturali
350.05 - Politiche giovanili
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali, valorizza il ruolo della famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali fondate su relazioni di reciprocità, responsabilità, solidarietà intergenerazionale, parità di genere e contrasto a ogni forma di discriminazione, nonché sull'equa ripartizione e valorizzazione dei compiti di cura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e persegue politiche integrate volte ad accompagnare i progetti di vita delle famiglie e dei loro componenti, a incentivare la natalità, a rafforzare l'autonomia dei giovani, a contrastare le disuguaglianze socioeconomiche ed educative, nonché a ridurre le disparità tra uomo e donna, anche attraverso il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti di intervento previsti dalle politiche di settore, orientandoli al perseguimento delle finalità della presente legge.