LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21

Misure finanziarie multisettoriali urgenti.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2021
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
460.00 - MULTISETTORE

Art. 2
 (Ulteriori disposizioni urgenti)
1.
Al comma 2 dell'articolo 69 octies della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole << sono concessi >> sono inserite le seguenti: << , per il tramite di PromoTurismoFVG, >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 69 octies della legge regionale 21/2016 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Sono delegate al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, a valere sulle assegnazioni statali ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021 .
4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programmi n. 1 (Industria PMI Artigianato) e n. 2 (Commercio reti distributive tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. L'Amministrazione regionale, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, per l'anno 2021 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all' articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), con riferimento alle risorse di cui al comma 6, sulla base del provvedimento di ammissione a finanziamento anche in deroga alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari devono presentare la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 a pena di decadenza dal contributo concesso.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 1/2016 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
7. L'Amministrazione regionale per l'anno 2021 può disporre la concessione dei contributi di cui all' articolo 23 della legge regionale 1/2016 sulla base del provvedimento di ammissione a finanziamento anche in deroga alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari devono presentare la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 a pena di decadenza dal contributo concesso.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2021:
a) alla Diocesi di Trieste per la riqualificazione del Museo diocesano;
b) al Seminario della Diocesi di Concordia-Pordenone per la progettazione e la realizzazione di sale polifunzionali.
9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 8 sono presentate al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
10. Per le finalità previste dal comma 8, lettera a), è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
11. Per le finalità previste dal comma 8, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
12.  
( ABROGATO )
(1)
13.
Al comma 66 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), è aggiunto, infine, il seguente periodo: << Il contributo di cui al comma 65, è concesso nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE. >>.

14.
Al comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), l'importo di << 11.682.133,61 euro >> è sostituito dal seguente: << 14.908.733,44 euro >>.

15. In relazione al disposto di cui all' articolo 8, comma 20, della legge regionale 16/2021 , come modificato dal comma 14, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2021, è destinata l'ulteriore spesa di 3.226.599,83 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
16. In relazione all'articolo 8, commi 19 e 20, della legge regionale 16/2021 , come modificato dal comma 14, la somma ulteriore di 3.226.599,83 euro per l'anno 2021 affluisce al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 1, comma 1.
17. In relazione al disposto di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), le risorse trasferite alle Aziende del Servizio sanitario regionale a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, dalle strutture residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale, che risultano non utilizzate a seguito dell'approvazione delle relative rendicontazioni presentate dalle Aziende sanitarie ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 8, sono destinate alla copertura delle medesime spese che non hanno trovato capienza per essere rimborsate nell'assegnazione disposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8.
18. Con il decreto di concessione, le risorse di cui al comma 17 sono ripartite proporzionalmente tra le Aziende sanitarie cui sono state presentate istanze di contributo con spese ammissibili a rimborso per importi superiori all'assegnazione disposta ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 22/2020 , fino a concorrenza delle stesse, e sono trasferite a presentazione del rendiconto con le medesime modalità previste dall' articolo 8, comma 4, della legge regionale 22/2020 .
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 1.248.065,57 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
20. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 17 previste in 1.248.065,57 euro per l'anno 2021, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 1, comma 1.
21.
Alla colonna denominata " assegnazione " della Tabella N, di cui all' articolo 10, comma 3, della legge regionale 16/2021 , l'importo di << 0 euro >> in corrispondenza della riga del comune di Sgonico è sostituito dal seguente: << 35.416,31 euro >> e l'importo di << 2.247.954,20 euro >>, in corrispondenza della riga denominata " totale assegnazione ", è sostituito dal seguente: << 2.283.370,51 euro >>.

22. In relazione alle modifiche di cui al comma 21, per le finalità di cui all' articolo 10, comma 3, della legge regionale 16/2021 , è destinata la spesa di 35.416,31 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.
23.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2021 dopo le parole << entro l'esercizio 2021 >> sono inserite le seguenti: << ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), >>.

24. Per la finalità di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 16/2021 , anche in relazione alle modifiche di cui al comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. In applicazione dell' articolo 32, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2021, n. 950 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2021), riguarda unicamente l'impianto sportivo pubblico oggetto di contributo.
26. Il mantenimento del vincolo è attestato dal beneficiario del contributo ovvero dal soggetto pubblico proprietario dell'impianto sportivo per la durata residua fino al raggiungimento del termine previsto dall' articolo 32 della legge regionale 7/2000 .
27.  
( ABROGATO )
(2)
28.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 122, c. 2, L.R. 6/2021.
2Comma 27 abrogato da art. 6, comma 24, L. R. 13/2022
3Comma 28 abrogato da art. 6, comma 24, L. R. 13/2022