LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Capo V
 Modifiche alle normative di settore e disposizioni finali e transitorie
Art. 55
  (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 57 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 4 sono abrogati;

b)
al comma 2 le parole << individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite >> sono sostituite dalle seguenti: << del Corpo forestale regionale sono attribuite >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:
a) gestione faunistica;
b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;
c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;
d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;
e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;
f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;
g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;
h) attività didattiche e di educazione ambientale;
i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.>>.

Art. 56
  (Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 79 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 79
 (Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)
1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.
2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:
a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.
3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.>>.

Art. 57
  (Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 82 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 82
  (Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004)
1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).>>.

Art. 58
  (Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 83 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 83
 (Compensi spettanti agli organi dell'Ente parco)
1. Al Presidente dell'Ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.
2. Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.
3. Al Revisore dei conti dell'Ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.>>.

Art. 59
  (Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 84 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 il periodo << Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali. >> è soppresso;

b)
al comma 4 il periodo << Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali. >> è soppresso.

Art. 60
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 8, della legge regionale 42/1996 , anche in relazione a quanto disposto dal comma 2, lettera f bis), del medesimo articolo, come inserita dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punto 6), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall' articolo 33, comma 1 bis, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 30, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 -2023.
4. Per le finalità previste dall' articolo 40 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dall' articolo 40 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste dall' articolo 40 bis, comma 3, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 a favore dell'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis organo gestore della Riserva del Lago di Cornino.
9. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera c), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera d), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera e), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 69.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera f), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 49.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera g), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità previste dall' articolo 40 ter, comma 1, lettera h), della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 76.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 8 a 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Per le finalità previste dall' articolo 40 quater, comma 1, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità previste dall' articolo 40 quinquies, comma 1, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Per le finalità previste dall' articolo 40 sexies, comma 1, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Per le finalità previste dall' articolo 40 septies, comma 1, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Agli oneri derivanti dal comma 22 si provvede rispettivamente mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2023 all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e mediante storno per 60.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n.1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Agli oneri derivanti dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo a valere della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 61
  (Modifiche alla legge regionale 7/2008)
1. All' articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:
a) agli Enti parco di cui all' articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):
a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;
b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << ambienti naturali e fauna >> sono inserite le seguenti: << e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b) >>.

3.
Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << dall'Amministrazione regionale >> sono inserite le seguenti: << e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b), >>.

Art. 62
  (Modifiche alla legge regionale 45/1988)
1. Alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1), sono apportare le seguenti modifiche:
a)
al titolo della legge regionale e all'articolo 1 le parole << , dagli Enti gestori di parchi naturali regionali >> sono soppresse.

b)
alla rubrica del capo II del titolo II le parole << , Enti gestori di parchi naturali regionali >> sono soppresse.

Art. 63
 (Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB))
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB).
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti pubblici o privati cui sono demandate le funzioni di coordinamento e gestione della Riserva della Biosfera dal dossier di candidatura approvato dall'UNESCO presentano, al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro il 28 febbraio di ciascun anno, domanda di contributo, corredata del preventivo di spesa, nell'ambito della gestione del piano di azione e della realizzazione delle attività in esso previste, anche con riferimento agli interventi declinati nel dossier di candidatura approvato dall'UNESCO.
3. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, e nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa, con decreto, adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, che stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 64
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 5, 7, 15, 35, 68, 72, 73, 74 e 78 della legge regionale 42/1996 ;
b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
c) il comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
d) l' articolo 44 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
f) l' articolo 221 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
g) le lettere a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
h) la lettera n) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
j) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
k) il comma 62 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
Art. 65
 (Disposizioni transitorie)
1. Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2017, n. 112/Pres..
2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. L' articolo 4, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 42/1996 , nella sua precedente formulazione, e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 316/Pres. continuano ad applicarsi alle domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative alle attività annuali di mantenimento e miglioramento della biodiversità nei biotopi nell'ambito dei trienni 2020-2022 e 2021-2023.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 40 sexies, comma 2, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, trova applicazione la disciplina di cui all' articolo 6, comma 6, della legge regionale 42/1996 , nella sua precedente formulazione.
6. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 (Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.
7. Fino all'applicazione dei regolamenti di cui all' articolo 18 della legge regionale 42/1996 , come modificato dall'articolo 14, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti.
8. Fino alla conformazione o all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), rimangono in vigore le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) già delimitate e disciplinate dai Comuni ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 42/1996 .
Art. 66
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al capo II bis della legge regionale 42/1996 , come inserite dal capo III, hanno effetto dall'1 gennaio 2022.