LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Capo IV
 Modifiche alle disposizioni istitutive di parchi e riserve
Art. 39
  (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 41 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 40
  (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 42 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 41
  (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 43 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 42
  (Modifiche all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 43 bis della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
al comma 3 le parole << Entro il 31 dicembre 2007 >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 43
  (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 44 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 44
  (Modifiche all'articolo 44 bis della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 44 bis della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
al comma 3 le parole << Entro il 31 dicembre 2018 >> sono soppresse e le parole << a 19 >> sono sostituite dalle seguenti: << a 18 >>.

Art. 45
  (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 45 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 46
  (Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 46 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
al comma 3 le parole << Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>;

c)
i commi 4 e 4 bis sono abrogati.

Art. 47
  (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 47 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 48
  (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 48 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
al comma 3 le parole << Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 49
  (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 49 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.>>.

Art. 50
  (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 50 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
al comma 3 le parole << Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 51
  (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 51 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
al comma 3 le parole: << Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 52
  (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 52 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis >>;

b)
al comma 3 le parole: << Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse e le parole << da 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 11 >>.

Art. 53
  (Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 53 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera i) del comma 2 le parole << una terna di nomi proposti congiuntamente >> sono sostituite dalle seguenti: << i nomi proposti >>;

b)
alla lettera l) del comma 2 le parole: << tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi >> sono soppresse;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.>>;

d)
il comma 4 è abrogato.

Art. 54
  (Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 54 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera g) del comma 2 le parole << una terna di nomi proposti congiuntamente >> sono sostituite dalle seguenti: << i nomi proposti >>;

b)
alla lettera h) del comma 2 le parole << tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi >> sono soppresse;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 5, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'ente convoca il Consiglio direttivo per provvedere alla nomina del Presidente.>>;

d)
il comma 4 è abrogato.