LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Capo II
 Modifiche alle disposizioni in materia di parchi e riserve
Art. 7
  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 9 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , in particolare, >> sono soppresse;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:
a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del Servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.>>;

c)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresentativo del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres..>>;

d)
al comma 2 ter la parola << compatibili >> è sostituita dalla seguente: << coerenti >>.

Art. 8
  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 42/1996)
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.>>.

Art. 9
  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 42/1996)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al numero 2) della lettera b) dopo le parole << sociale ed economico >> è inserita la seguente: << sostenibile >>;

b)
alla lettera c) la parola: << provvisoria >> è soppressa e dopo le parole << con i valori naturalistici >> sono inserite le seguenti: << e alle attività agricole e forestali >>.

Art. 10
  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 42/1996)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 42/1996 le parole << dello sviluppo socioeconomico e culturale >> sono sostituite dalle seguenti: << dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agro-silvo-pastorali, e dello sviluppo culturale >>.

Art. 11
  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater, comma 2, della legge regionale 5/2007 , e relativi regolamenti di esecuzione.>>.

Art. 12
  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 16 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1)
il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:
<<2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;>>;

2)
al numero 1) della lettera b) dopo le parole << destinate a pascolo >> sono inserite le seguenti: << o a prato pascolo >>;

3)
al numero 2) della lettera b) dopo le parole << gestione dei pascoli >> sono inserite le seguenti: << , dei prati pascoli >>;

4)
il numero 3) della lettera b) è sostituito dal seguente:
<<3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;>>;

b)
al comma 3 le parole << e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3 >> sono soppresse.

Art. 13
  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 17 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni >> sono sostituite dalle seguenti: << possono ricorrere a incarichi esterni >>;

b)
il comma 4 è abrogato;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.>>;

d)
al comma 8 le parole << Giunta regionale >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >> e le parole << Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, >>;

e)
al comma 9 le parole << Giunta regionale >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>.

Art. 14
  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 18 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell' articolo 11 della legge 394/1991 , lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.>>;

b)
i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 15
  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 19 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).>>;

b)
alla lettera a) del comma 3 le parole << assestamento delle proprietà silvo-pastorali >> sono sostituite dalle seguenti: << gestione forestale >>.

Art. 16
  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 42/1996)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) la Giunta esecutiva;>>;

b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) il revisore dei conti;>>.

Art. 17
  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole << i criteri indicati nella legge istitutiva >> sono sostituite dalle seguenti: << il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette >>;

b)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;>>;

c)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.>>;

d)
al comma 2 le parole << agli articoli 10 e 31 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 31 >>;

e)
la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;>>;

f)
le lettere c), d) e i) del comma 4 sono abrogate;

g)
la lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;>>;

h)
alla lettera m) del comma 4 le parole << commi 3 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << commi 3, lettera a), e 5 >>;

i)
dopo la lettera m) del comma 4 è aggiunta la seguente:
<<m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.>>;

j)
al comma 5 le parole << Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità >>;

k)
al comma 7 le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>.

Art. 18
  (Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 42/1996)
1.
Dopo l' articolo 22 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
 (Giunta esecutiva)
1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.
3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:
a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;
b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;
c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.
4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).
5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.>>.

Art. 19
  (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 23 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)
1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 39/2010 , nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.>>.

Art. 20
  (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 24 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Consulta)
1. Ciascun Ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.>>.

Art. 21
  (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 42/1996)
1.
Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 42/1996 le parole << conto consuntivo >> sono sostituite dalle seguenti: << rendiconto di gestione >>.

Art. 22
  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 42/1996)
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) le parole << di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e integrazioni >> sono soppresse;

b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;>>.

Art. 23
  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 27 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << conto consuntivo >> sono sostituite dalle seguenti: << rendiconto di gestione >> e le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

b)
al comma 2 la parola << quarantacinque >> è sostituita dalla seguente: << sessanta >> e le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

c)
i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

d)
al comma 8 le parole << nei commi 1 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel comma 1 >>.

Art. 24
  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 28 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Assessore competente in materia di biodiversità >>;

b)
al comma 3 le parole << conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi >>;

c)
al comma 4 le parole << dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Assessore competente in materia di biodiversità >>.

Art. 25
  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << Consiglio direttivo >> sono inserite le seguenti: << e dalla Giunta esecutiva >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).>>;

c)
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e della Giunta esecutiva >>;

d)
al comma 3 le parole << con qualifica di dirigente >> sono sostituite dalle seguenti: << cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio >>.

Art. 26
  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 30 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 2 e 4 sono abrogati;

b)
al comma 3 le parole << con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c) >> sono soppresse;

c)
al comma 5 le parole << di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 >> sono sostituite dalle seguenti: << di lavoro del personale della Regione >>.

Art. 27
  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 31 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole << e finanziamento >> sono soppresse;

b)
alla lettera a) del comma 1 le parole << , avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) >> sono soppresse;

c)
al comma 2 le parole << ambienti naturali e >> sono soppresse;

d)
alla lettera b) del comma 3 le parole << la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione >> sono sostituite dalle seguenti: << l'attività resa a favore >>;

e)
dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:
<<d bis) la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, lettere a) e b), della legge regionale 7/2008 .>>;

f)
i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 28
  (Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 32 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
 (Consulta)
1. Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.
2. Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.>>.

Art. 29
  (Modifica alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996)
1.
Alla rubrica della sezione V della legge regionale 42/1996 dopo le parole << per la gestione >> sono inserite le seguenti: << , la promozione e lo sviluppo sostenibile >>.

Art. 30
  (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 33 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << attività agricola >> sono inserite le seguenti: << o forestale >>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.>>;

c)
alla lettera d) del comma 3 dopo le parole << agricole e forestali >> sono aggiunte le seguenti: << con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica >>;

d)
dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:
<<d bis) attività agricole e forestali compatibili;>>;

e)
i commi 2, 6, 7 e 8 sono abrogati;

f)
al comma 9 le parole << 10 gennaio 1987, n. 2, >> sono sostituite dalle seguenti: << 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), >>.

Art. 31
  (Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 42/1996)
1.
Dopo l' articolo 33 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 33 bis
 (Promozione dell'emblema o marchio di qualità)
1. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico e turistico eco-compatibile e che presentino specifici requisiti di qualità.
2. Con disciplinare approvato dal Consiglio direttivo sono determinati i requisiti di qualità delle attività, prodotti e servizi, individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), ai quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità di cui al comma 1, e l'ammontare dell'eventuale contributo finanziario dovuto per l'uso.>>.

Art. 32
  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 36 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , compresa l'ittiofauna, >> sono soppresse;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
al comma 5 dopo le parole << l'Organo gestore può autorizzare o disporre >> sono inserite le seguenti: << , all'interno del territorio del parco e della riserva, >>, dopo le parole << diretto controllo dell'Organo medesimo >> sono inserite le seguenti: << , ivi compreso il personale del corpo forestale regionale >> e le parole << Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche >>;

d)
il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
<<5 bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.>>;

e)
al comma 6 le parole << Ente tutela pesca >> sono sostituite dalle seguenti: << Ente tutela patrimonio ittico >> e le parole << , in conformità al piano di cui al comma 2, >> sono soppresse;

f)
al comma 7 dopo le parole << legge 11 febbraio 1992, n. 157 >> sono inserite le seguenti: << (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) >>;

g)
al comma 8 le parole << legge 3 dicembre 1971, n. 1102 >> sono sostituite dalle seguenti: << legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) >>.

Art. 33
  (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 37 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.>>;

b)
al comma 4 le parole << di diritto >> sono soppresse.

Art. 34
  (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 38 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 38
 (Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.
2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.>>.

Art. 35
  (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 39 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 , alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.>>;

c)
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.
4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.>>;

d)
al comma 5 dopo le parole << regolamento del parco o della riserva >> sono inserite le seguenti: << o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, >> e le parole << dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'Organo gestore >>;

e)
al comma 6 le parole << Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << L'Organo gestore >>;

f)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.>>;

g)
il comma 8 è abrogato;

h)
al comma 9 le parole << al titolo VII della legge regionale 52/1991 >> sono sostituite dalle seguenti: << alla legge regionale 5/2007 >>.

Art. 36
  (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 40 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.>>;

c)
il comma 3 è abrogato.