LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Capo I
 Modifiche alle disposizioni generali
Art. 1
  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1)
le parole << La Regione Friuli-Venezia-Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia >> e le parole << il corretto uso del territorio per scopi ricreativi >> sono sostituite dalle seguenti: << l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili >>;

2)
dopo le parole << riserve naturali regionali >> sono inserite le seguenti: << , individua biotopi naturali >>;

3)
le parole << , nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.>>.

Art. 2
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1996)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) dopo le parole << legge 6 dicembre 1991, n. 394 >> sono inserite le seguenti: << (Legge quadro sulle aree protette) >>;

b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;>>;

c)
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<<d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.>>.

Art. 3
  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 3 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << diversità biologica >> sono sostituite dalle seguenti: << biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici.>>;

c)
il comma 3 è abrogato.

Art. 4
  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 4 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Biotopi naturali)
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 349/1986 .
4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.>>.

Art. 5
  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 6 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Parchi comunali e intercomunali)
1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:
a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;
b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);
c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;
d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;
f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;
g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;
h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.
4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.
5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.
6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell' articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 .
9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.>>.

Art. 6
  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 8 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1)
le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

2)
dopo le parole << organo di consulenza >> è inserita la seguente: << scientifica >>;

3)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) istituzione dei biotopi;>>;

4)
la lettera d) è abrogata;

5)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;>>;

6)
la lettera g) è abrogata;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.>>;

c) al comma 2:
1)
alla lettera a) le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

2)
alla lettera b) le parole << gestione delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << risorse forestali >>;

3)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;>>;

4)
alla lettera e) la parola << pesca >> è sostituita dalle seguenti: << patrimonio ittico >>;

5)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;>>;

6)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.>>;

d)
al comma 3 dopo le parole << comma 2, lettera f) >> sono inserite le seguenti: << o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis) >>;

e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 , è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.>>;

f)
al comma 7 le parole << tutela degli ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

g)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 . Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).>>.