Art. 65
(Disposizioni transitorie)
1. Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2017, n. 112/Pres..
2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
6.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all'
articolo 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11
(Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.