LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 65
 (Disposizioni transitorie)
1. Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2017, n. 112/Pres..
2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. L' articolo 4, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 42/1996 , nella sua precedente formulazione, e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 316/Pres. continuano ad applicarsi alle domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative alle attività annuali di mantenimento e miglioramento della biodiversità nei biotopi nell'ambito dei trienni 2020-2022 e 2021-2023.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 40 sexies, comma 2, della legge regionale 42/1996 , come inserito dall'articolo 38, trova applicazione la disciplina di cui all' articolo 6, comma 6, della legge regionale 42/1996 , nella sua precedente formulazione.
6. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 (Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.
7. Fino all'applicazione dei regolamenti di cui all' articolo 18 della legge regionale 42/1996 , come modificato dall'articolo 14, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti.
8. Fino alla conformazione o all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), rimangono in vigore le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) già delimitate e disciplinate dai Comuni ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 42/1996 .