Art. 63
(Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB))
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB).
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti pubblici o privati cui sono demandate le funzioni di coordinamento e gestione della Riserva della Biosfera dal dossier di candidatura approvato dall'UNESCO presentano, al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro il 28 febbraio di ciascun anno, domanda di contributo, corredata del preventivo di spesa, nell'ambito della gestione del piano di azione e della realizzazione delle attività in esso previste, anche con riferimento agli interventi declinati nel dossier di candidatura approvato dall'UNESCO.
3. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, e nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa, con decreto, adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, che stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.