LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 6
  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 8 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1)
le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

2)
dopo le parole << organo di consulenza >> è inserita la seguente: << scientifica >>;

3)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) istituzione dei biotopi;>>;

4)
la lettera d) è abrogata;

5)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;>>;

6)
la lettera g) è abrogata;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.>>;

c) al comma 2:
1)
alla lettera a) le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

2)
alla lettera b) le parole << gestione delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << risorse forestali >>;

3)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;>>;

4)
alla lettera e) la parola << pesca >> è sostituita dalle seguenti: << patrimonio ittico >>;

5)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;>>;

6)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.>>;

d)
al comma 3 dopo le parole << comma 2, lettera f) >> sono inserite le seguenti: << o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis) >>;

e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 , è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.>>;

f)
al comma 7 le parole << tutela degli ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>;

g)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 . Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).>>.