LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 30
  (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 33 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << attività agricola >> sono inserite le seguenti: << o forestale >>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.>>;

c)
alla lettera d) del comma 3 dopo le parole << agricole e forestali >> sono aggiunte le seguenti: << con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica >>;

d)
dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:
<<d bis) attività agricole e forestali compatibili;>>;

e)
i commi 2, 6, 7 e 8 sono abrogati;

f)
al comma 9 le parole << 10 gennaio 1987, n. 2, >> sono sostituite dalle seguenti: << 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), >>.