LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 19
  (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 42/1996)
1.
L' articolo 23 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)
1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 39/2010 , nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.>>.