LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2021
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 17
  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)
1. All' articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole << i criteri indicati nella legge istitutiva >> sono sostituite dalle seguenti: << il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette >>;

b)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;>>;

c)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.>>;

d)
al comma 2 le parole << agli articoli 10 e 31 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 31 >>;

e)
la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;>>;

f)
le lettere c), d) e i) del comma 4 sono abrogate;

g)
la lettera e) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;>>;

h)
alla lettera m) del comma 4 le parole << commi 3 e 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << commi 3, lettera a), e 5 >>;

i)
dopo la lettera m) del comma 4 è aggiunta la seguente:
<<m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.>>;

j)
al comma 5 le parole << Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità >>;

k)
al comma 7 le parole << ambienti naturali >> sono sostituite dalla seguente: << biodiversità >>.