LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 7
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)
1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << diversi dalle persone fisiche, >> sono inserite le seguenti: << che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, >>;

b)
dopo le parole << delle attività previste nell'oggetto sociale >> sono inserite le seguenti: << , a enti religiosi civilmente riconosciuti >>;

c)
dopo le parole << società cooperative che per statuto >> sono inserite le seguenti: << , o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, >>.