LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 31
 (Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)
1. Sono inseriti nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), i progetti inerenti l'Avviso pubblico per la Ripartenza Cultura e Sport approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021 e inseriti nella graduatoria approvata con decreto n. 2108/CULT del 13 agosto 2021, che hanno ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, promossi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive, in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 .
2. I progetti sono inseriti nel pertinente Elenco annuale, avuto riguardo all'anno di inizio dell'attività progettuale e al relativo piano finanziario.
3. Ai promotori dei progetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.