LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 1
 (Finalità e oggetto)
1. Al fine di promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nonché per l'assolvimento degli obblighi assunti a seguito dell'assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, la presente legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia.
2. La presente legge prevede, altresì, disposizioni di modifica alle leggi regionali 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché ulteriori disposizioni in materia di cultura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e il Comune di Gorizia si avvalgono, in particolare, dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC).