LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. All' articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 46 è sostituito dal seguente:
<<46. L'Amministrazione regionale, in considerazione del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia e consapevole delle ripercussioni negative subite dai soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, regolarmente accreditati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS, di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario al fine di preservare la continuità dei servizi convittuali a favore degli studenti.>>;

b)
al comma 47 le parole << alle minori entrate >> sono sostituite dalle seguenti: << tra le minori entrate e le maggiori/minori spese >>, dopo le parole << servizi convittuali >> sono inserite le seguenti: << a favore degli studenti >>, le parole: << ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 16/2012 >> sono soppresse e dopo le parole << dell'esercizio >> sono inserite le seguenti: << fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili >>;

c)
al comma 48 le parole: << di cui al comma 46 >> sono soppresse, le parole << comma 47 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 46 >> e le parole << entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << pubblicazione del relativo avviso pubblico >>;

d)
il comma 49 è sostituito dal seguente:
<<49. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo modificata il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime quadro Covid-19 (SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con le successive Decisioni n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020) 9121 final del 10.12.2020 e C(2021) 2570 final del 9.4.2021.>>.

2. Per la finalità di cui all' articolo 7, comma 46, della legge regionale 13/2021 , come sostituito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Con riferimento ai contributi concessi nell'anno 2020 alle Università della terza e della libera età ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle nell'ambito dell'apprendimento non formale), a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, in considerazione delle problematiche insorte nell'organizzazione delle medesime attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno accademico 2020/2021 sono ammissibili le spese fisse di gestione ordinaria e le spese correnti straordinarie sostenute dai beneficiari e connesse all'utilizzo delle sedi delle predette attività, anche in caso di mancata o parziale realizzazione delle attività stesse.
4.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento per gli anni 2021-2023), le parole << aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 giugno 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 maggio 2021 >>.

5. Per la finalità di cui all' articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13/2021 , come modificato dal comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2020 e nel 2021, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2021.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12.
8.
Al comma 37 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), dopo le parole << avvio del progetto >> sono inserite le seguenti: << , nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE. >>.

9. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle risorse nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, nonché dal Piano nazionale di rilancio e resilienza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per l'attivazione di programmi specifici previsti nel Programma Operativo Regionale e cofinanziati dal FSE per il periodo 2014-2020.
10. La rendicontazione dei programmi cofinanziati con le risorse di cui al comma 9 è effettuata con le modalità previste dal Programma Operativo Regionale e dal FSE per il periodo 2014-2020.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12.
12. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella G.