LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), le parole << e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << , 2021 e 2022 >>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10/2020 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite Informest - Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili aventi partner proponente e partner attuatore con almeno una sede legale od operativa all'interno del territorio regionale, presentati a valere sul Bando 2021 per la selezione di Progetti pilota del Progetto europeo DIVA.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 è riconosciuto a Informest un rimborso forfettario nella misura massima di 35.000 euro.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Informest presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.
6. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di erogazione di eventuali ulteriori acconti, di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo finale.
7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è destinata la spesa di 1.014.100 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 26.
8.
In deroga ai contenuti del " Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021 ", approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735 e modificato con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 827, i termini per la realizzazione dei progetti regionali di rilancio degli impianti natatori finanziati nel 2021 e per la rendicontazione delle relative spese sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023.

9. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare le economie contributive, pari a 700.618,94 euro, conseguite in corso di realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'opera sinteticamente denominata "Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento norme ottenimento CPI e agibilità CPVLPS" finanziata con decreto n. 2631/CULT/5SP del 7 settembre 2006, per un intervento di manutenzione straordinaria sulla pista di atletica dell'impianto sportivo Dal Dan.
10. Per le finalità di cui al comma 9 il Comune di Udine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, apposita istanza di utilizzo delle economie contributive per il diverso intervento corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
11. Il Servizio competente autorizza l'utilizzo delle economie e conferma il contributo per il diverso intervento fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.
12. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << delle domande di incentivo per l'annualità 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << delle domande di incentivo per le annualità 2021 e 2022 >>;

b)
le parole << attività svolte nell'annualità 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << attività svolte nelle annualità 2020 e 2021 >>;

c)
le parole << mantenimento nelle annualità 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << mantenimento nelle annualità 2020, 2021 e 2022 >>.

13. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2020 , come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << nel corso del 2021 >> sono inserite le seguenti: << e del 2022 >>;

b)
dopo le parole << già concesse nel 2019 e nel 2020 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché a valere su quelle già concesse o da concedere nel 2021 >>.

15. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 25/2020 , come modificato dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ravascletto il contributo concesso con decreto 23 febbraio 2018, n. 738/CULT ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720 (Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi), per differenti lavori da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni ordinarie.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Ravascletto presenta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori e fissa i nuovi termini per l'inizio e la fine dei lavori e la rendicontazione delle spese.
18. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 16 e 17, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della legge regionale 14/2002 e del bando di cui al comma 16, per quanto compatibili.
19. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi destinati alla pratica di tutte le discipline ad esclusione del calcio e del rugby. anno 2018), è data facoltà ai beneficiari della graduatoria approvata con decreto 18 maggio 2018, n. 1953/CULT, che non abbiano ancora dato inizio all'intervento originariamente previsto ovvero che vi abbiano dato inizio, ma i cui lavori non siano giunti a uno stato di avanzamento superiore al 50 per cento della relativa voce di spesa del quadro economico recepito nel decreto di concessione, di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo, ovvero prevedendone di nuove, sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.
20. Per le finalità di cui al comma 19 i beneficiari presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 31 dicembre 2023, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico, nonché di un cronoprogramma dell'intervento. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale ovvero in presenza di integrazioni irregolari o incomplete, la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
21. Non sono ammissibili le domande di rimodulazione che prevedano lavori su impianti sportivi diversi da quelli oggetto dell'originaria domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 244/2018.
22. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa, è data facoltà ai beneficiari di inserire nel quadro economico anche le spese già sostenute per l'intervento originariamente finanziato.
23. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva emette, qualora ne riscontri i presupposti, un decreto di conferma del contributo nel quale è fissata la nuova spesa ammessa, i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
24. Il beneficiario è tenuto a rendicontare nel limite dell'ammontare dell'importo del contributo come rimodulato ai sensi del comma 19.
25. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 19 a 24, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002 e del bando di cui al comma 21, per quanto compatibili.
26. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Parole sostituite al comma 20 da art. 6, comma 34, L. R. 13/2023