LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), il periodo << Su domanda delle Comunità di montagna è disposta la delegazione amministrativa di cui all' articolo 51 della legge regionale 14/2002 . >> è soppresso.

2.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Pradamano, il contributo di 115.300 euro, concesso con il decreto n. 4385/TERINF, del 20 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall' articolo 5, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per il diverso intervento di ripristino dell'agibilità dell'edificio " ex latteria ".

3. Per le finalità previste al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Pradamano, a integrazione del contributo concesso con il decreto 4385/2020.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 il Comune di Pradamano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Con il decreto di conferma e di concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti le modalità e le condizioni di erogazione del contributo, nonché i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
6. All' articolo 5 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 31 dopo le parole: << all'Interporto di Trieste S.p.a. per interventi >> sono inserite le seguenti: << di ammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura interportuale, nonché >>;

b)
il comma 32 è sostituito dal seguente:
<<32. Il contributo di cui al comma 31 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti portualità e logistica integrata, da parte dell'Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Saranno considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 31 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea.>>;

c)
al comma 33 il periodo << L'ammontare complessivo del contributo per le opere di infrastrutturazione di cui al comma 31 non supera comunque l'importo di 4 milioni di euro. >> è abrogato;

d)
al comma 35 le parole << dell'intervento >> sono sostituite dalle seguenti: << degli interventi >>.

7. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 31, della legge regionale 13/2021 , come modificato dal comma 6, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla società Interporto di Trieste S.p.A., a copertura dei maggiori oneri per la realizzazione del programma di investimenti infrastrutturali, presentato dalla società medesima, per le finalità previste dall'articolo 5, commi 40 e 41, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).
9. Il contributo di cui al comma 8 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 , della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
11.
Dopo il comma 62 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:
<<62 bis. Il contributo di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.>>.

12. A integrazione di quanto previsto dall' articolo 10, comma 22, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per l'anno 2021 è autorizzato un ulteriore trasferimento:
a) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia pari a 700.000 euro;
b) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone pari a 3.950.000 euro;
c) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste pari a 4 milioni di euro;
d) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine pari a 5 milioni di euro.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 13.650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
14. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.