LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), un contributo a integrazione di quanto già concesso con il decreto della Posizione organizzativa 29 novembre 2019, n. 3482/PROTUR, per il completamento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione per l'esercizio delle professioni di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione come definite dall'articolo 146 della medesima legge regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di integrazione del contributo già concesso con il decreto della Posizione organizzativa 29 novembre 2019, n. 3482/PROTUR confermando che le iniziative formative in atto corrispondono alle finalità indicate e agli obiettivi perseguiti dalla legge regionale 2/2002 e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 , relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), sono ammesse a finanziamento, per l'anno 2021, le spese sostenute dal CATT FVG dalla data di presentazione del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2021, n. 1044.
5. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG può utilizzare le somme concesse annualmente ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno successivo.
6. PromoTurismoFVG è autorizzata all'utilizzo delle somme di cui al comma 5 con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 30 settembre di ciascun anno.
7. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, la domanda di cui al comma 6 è presentata entro il 30 novembre.
8. Per l'anno 2021, le domande ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2021, n. 153/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2021, n. 154/Pres. (Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), finalizzate all'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 9 e 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), possono essere presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre.
9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023.
10. Per la realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale e in particolare delle attività produttive nelle aree di competenza del "Consorzio di sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno", sono inesigibili i crediti della Regione vantati nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione, iscritti nella contabilità regionale, che non possono essere soddisfatti sulla base delle risultanze del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto tra i creditori presentati dal Commissario liquidatore, accompagnati dalla relazione del Comitato di Sorveglianza.
11. In deroga a quanto previsto all' articolo 55 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), agli atti amministrativi e contabili conseguenti a quanto disposto dal comma 10 provvede esclusivamente il centro unico di responsabilità amministrativa e contabile, senza necessità di ulteriori pareri né autorizzazioni.
12. Per le medesime finalità e alle medesime condizioni di cui al comma 10, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) è autorizzata a dichiarare l'inesigibilità dei crediti vantati nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione.
13. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA).
15. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 59 è inserita la seguente:
<<a bis) acquisto di immobili;>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 60 le parole << nella misura del >> sono sostituite dalle seguenti: << in misura non superiore al >>.

16. Per le finalità di cui all' articolo 59 della legge regionale 21/2016 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)
1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.
2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:
a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;
b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;
c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.
3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.>>;

b)
l'articolo 10 è abrogato.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 hanno efficacia dall'1 gennaio 2022.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission finanziamenti per la copertura delle spese di funzionamento sostenute fino al 31 dicembre 2023 e relative all'attività di conclusione dei procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2021.
20. Per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 9 della legge regionale 21/2006 , come sostituito dal comma 17, lettera a), PromoTurismoFVG adegua la propria pianta organica al fine di disporre l'assunzione di figure professionali da adibire alle specifiche mansioni.
21. Per le finalità di cui all' articolo 9 della legge regionale 21/2006 , come sostituito dal comma 17, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 1.950.000 euro suddivisa in ragione di 975.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.
22. Per le finalità di cui al comma 19, è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.
23. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio di PromoTurismoFVG.
24.
Dopo la lettera k bis) del comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è aggiunta la seguente:
<<k ter) svolge, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 21/2006 , le attività di sostegno alla realizzazione di film.>>.

25.
Le deroghe ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 , (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), sono prorogate alle annualità 2022-2023 ed entro il medesimo limite del 35 per cento del gettito annuale.

26.
Alla fine del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole << e il pertinente compenso >> sono aggiunte le seguenti: << , fatti salvi successivi accordi tra le parti approvati preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale >>.

27. La Regione riconosce l'importanza della valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione.
28. Per le finalità di cui al comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse al Comune di Fagagna, a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e della fauna dell'oasi naturalistica dei Quadris con sede a Fagagna.
29. Per le finalità di cui al comma 28 il Comune di Fagagna presenta al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, una richiesta di impegno e contestuale liquidazione delle risorse con corredato programma delle attività annuali. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse è disposta con decreto del direttore del servizio turismo nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.
30. La richiesta di cui al comma 29, per l'annualità 2021, è presentata dal Comune di Fagagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le annualità 2022 e 2023 la domanda è presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.
30 bis. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2021, sono considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2021 e 45.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.
32.
Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 , (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole << 30 settembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti:<< 30 novembre 2021 >>.

33. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 6, della legge regionale 13/2021 e in relazione a quanto disposto dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Comma 30 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.