LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. All' articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 738.000 euro nel triennio, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia inserite nelle graduatorie approvate rispettivamente nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 dal Ministero per lo sviluppo economico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).>>;

b)
al comma 3 dopo le parole << non inserite nelle graduatorie di cui al comma 2 >> sono aggiunte le seguenti: << o che, ancorché inserite, abbiano ottenuto in tali graduatorie punteggio pari a zero >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come modificato dal comma 1, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 198.000 euro, suddivisa in ragione di 66.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 13.
4.
Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<1 bis. Il limite di dieci anni di cui al primo comma, lettera a), non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Friuli Venezia Giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientemento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.>>.

5.
L' articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n.21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è abrogato.

6. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 12, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a un aumento di capitale di Friulia SpA, nel limite massimo di 3 milioni di euro, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.
7. L'operazione di cui al comma 6 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un aggiornamento del programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la società intende attuare con il patrimonio destinato. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 13.
9.
Al Titolo III del Capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:
<<Art. 56 bis
 (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)
1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell'Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro.
3. L'importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione regionale e non ricompreso nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell'avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso e l'importo degli ulteriori interessi giornalieri per ogni singola formalità risulti inferiore a 5 euro.>>.

10. Il trasferimento dei veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), è esente dal pagamento dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (I.R.T.).
11. In relazione al disposto di cui al comma 10 sono previste minori entrate per 5.000 euro per l'anno 2021 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
12. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), si applicano anche alla rendicontazione di incentivi regionali con scadenza 31 ottobre 2021.
13. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.