LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.

TESTO VIGENTE dal 27/10/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
  (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2021)
1. All' articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: << ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché ai territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TUReSTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.>>;

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".>>;

d)
al comma 4 dopo le parole << strutture ricettive >> sono inserite le seguenti: << e le agenzie viaggio e i tour operator >>.