LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/2021
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
430.02 - Viabilità

Art. 5
  (Modifiche alla legge regionale 23/2007)
1. Alla legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 60 è sostituita dalla seguente:
<<c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del decreto legislativo 111/2004 ;>>;

b)
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 60 dopo la parola << classificazione >> sono aggiunte le seguenti: << e declassificazione amministrativa >>;

c)
la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 60 è abrogata;

d)
la lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 è sostituita dalla seguente:
<<e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all' articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992 >>;

e)
l'articolo 62 bis è sostituito dal seguente:
<<Art. 62 bis
 (Procedura di classificazione delle strade)
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, previa deliberazione del Consiglio comunale.>>;

f)
al comma 1 dell'articolo 62 ter la parola << provinciali, >> è soppressa;

g)
al comma 1 dell'articolo 63 le parole << nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017 >> sono soppresse;

h)
al comma 5 dell'articolo 63 le parole << nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017 >> sono soppresse;

i)
al comma 6 dell'articolo 63 le parole << , nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017 >> sono soppresse.