LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1. Le somme accertate e riscosse dalla Regione, a chiusura d'esercizio, relative a versamenti errati, ma dovuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono attribuite, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai Comuni che applicano, nell'anno di riferimento del versamento, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al reddito imponibile IRPEF di ciascun Comune pubblicato sul sito del Ministero delle finanze, riferito al penultimo anno precedente quello di versamento.
3. Alla finalità prevista dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4.
Al comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole << 31 dicembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2022 >>.

5.
La lettera d) del comma 29 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituita dalla seguente:
<<d) 857.700,44 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e 901.271,81 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;>>.

6.
La lettera d) del comma 30 dell'articolo 10 della legge regionale 26/2020 è sostituita dalla seguente:
<<d) 1.362.031,01 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e 1.431.222,49 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;>>.

7. Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 28 e 29, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non si applicano al Consorzio boschi carnici, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 3, comma 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
8. All' articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 2 e 3 sono abrogati;

b)
al comma 5 le parole << , per le Comunità e >> sono soppresse.

9. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dell'articolo 27, nel primo periodo, le parole << al comma 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dei commi 4 e 4.1 >> e, nel secondo periodo, le parole << di cui al comma 4 >> sono soppresse;

b) al comma 1 bis dell'articolo 27 bis:
1)
le lettere a) e b) sono abrogate;

2)
alla lettera c) le parole << 21, comma 5, e dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) >> sono sostituite dalle seguenti: << 25, commi 3 bis e 3 ter >>.

10. All' articolo 10 della legge regionale 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 51 è abrogato;

b)
al comma 52 le parole << a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune >> sono soppresse.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, nell'anno 2021, le risorse statali di cui all' articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , erogate alla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2020 per assicurare le funzioni fondamentali delle Unioni territoriali intercomunali.
12. Le risorse di cui al comma 11 sono assegnate d'ufficio e ripartite tra i Comuni in proporzione all'assegnazione spettante per l'anno 2021 a titolo di primo acconto delle risorse di cui all' articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
13. Le risorse di cui al comma 11 sono destinate al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese e sono soggette alle verifiche previste dalla disciplina statale per le assegnazioni di cui all' articolo 1, comma 822, della legge 178/2020 .
14. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 2.148.946,68 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
15. Al fine di avvalersi di alte professionalità nel percorso di riforma dei tributi locali, anche di natura immobiliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese derivanti dalla stipula di accordi con soggetti privati e ad attuare convenzioni di collaborazione con istituzioni pubbliche, ordini professionali e associazioni di categoria.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
17. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, associazioni e istituzioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell' articolo 10, comma 123, della legge regionale 26/2020 , sono considerate ammissibili le domande per l'anno 2021 presentate entro il 31 marzo 2021.
18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
(6)
21.  
( ABROGATO )
(7)
22.  
( ABROGATO )
(8)
23.  
( ABROGATO )
(9)
24.
Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole << presso la Regione >> sono aggiunte le seguenti: << e gli enti locali della Regione >>.

25. La disciplina di cui all' articolo 27, comma 5, primo periodo, della legge regionale 18/2016 , come modificato dal comma 24, si applica anche ai comandi presso gli enti locali della Regione per lo svolgimento di attività negli uffici di supporto agli organi politici già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
26.
Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 18/2016 le parole: << ; nel caso di utilizzo del lavoratore per lo svolgimento delle funzioni di Vice segretario in un ente locale, l'attività può essere resa anche al di fuori dell'orario settimanale d'obbligo >> sono soppresse.

27. In relazione a quanto previsto dall' articolo 10, comma 66, della legge regionale 26/2020 , ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria stabilita dall' articolo 9, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse per l'anno 2021 è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio 2021.
28. Per le finalità di cui al comma 27 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << fino al 31 dicembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2022 >>;

b)
alla lettera c) le parole << la data del 30 settembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << la data del 30 settembre 2022 >>.

30.
Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << come da ultimo modificato dall' articolo 8, comma 8, della legge regionale 1/2007 >> sono sostituite dalle seguenti: << e successive modifiche e integrazioni >>.

31.
All' articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), dopo le parole << senza assegni >> sono inserite le seguenti: << salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale >>.

32. All' articolo 4 bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << comprensivo >> sono inserite le seguenti: << del valore del buono pasto, dell'indennità spettante agli addetti di segreteria a tempo indeterminato, >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2, è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, calcolato con le modalità di cui al comma 1, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo.>>;

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Ai gruppi consiliari costituiti in corso di legislatura è assegnata esclusivamente la quota variabile.>>.

33. Le disposizioni di cui al comma 32 hanno efficacia a partire dalla XIII legislatura.
34. In via transitoria, a partire dall'1 agosto 2021 e fino alla fine della XII legislatura, in relazione agli effetti derivati dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980 , al fine di garantire la continuità nel supporto all'attività dei gruppi consiliari, l'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale è incrementato:
a) per l'anno 2021 di 47.463,15 euro;
b) per l'anno 2022 di 113.911,59 euro; da ripartire esclusivamente a copertura delle riduzioni subite dai gruppi stessi dall'inizio legislatura qualora non dovute al passaggio di propri componenti ad altri gruppi come da allegata Tabella N.
35. Per l'anno 2023 si provvede in via amministrativa al riparto, con lo stesso criterio e tra i medesimi gruppi consiliari, dell'importo annuo di cui alla Tabella N ridotto in proporzione alla durata residua della XII legislatura.
36. Per le finalità previste dal disposto di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 52/1980 , come modificato dal comma 32, e ai commi 34 e 35 è destinata la spesa complessiva di 321.374,74 euro, suddivisa in ragione di 47.463,15 euro per l'anno 2021, 113.911,59 euro per l'anno 2022 e 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, come di seguito indicato:
a) 230.652,28 euro, suddivisa in ragione di 34.064,54 euro per l'anno 2021, 81.754,93 euro per l'anno 2022 e 114.832,81 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;
b) 70.079,08 euro, suddivisa in ragione di 10.349,83 euro per l'anno 2021, 24.839,60 euro per l'anno 2022 e 34.889,65 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;
c) 1.037,93 euro, suddivisa in ragione di 153,29 euro per l'anno 2021, 367,89 euro per l'anno 2022 e 516,75 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;
d) 19.605,45 euro, suddivisa in ragione di 2.895,49 euro per l'anno 2021, 6.949,17 euro per l'anno 2022 e 9.760,79 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
37. In attuazione dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Rotatoria incrocio SR 13/via Brugnera (incrocio pericoloso con strade comunali) " previsto dalla Tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: " Comune di Fontanafredda: Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani ";

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato " Comune di Fontanafredda: Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Caterina Percoto ", previsto dal patto territoriale 2018 stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la predetta Unione territoriale intercomunale a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 è sostituito dal seguente: " Comune di Fontanafredda: Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani ";

c)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Livenza - Cansiglio - Cavallo denominato " PROGETTO "VIA DELLE MALGHE" Riqualificazione della Casera del Medico (proprietà dell'UTI sita in comune di Aviano-Piancavallo): riqualificazione sperimentale per la realizzazione di un ciclo energetico chiuso: riutilizzo reflui zootecnici, autosufficienza energetica. Successiva messa a gara per la concessione in gestione. Progettazione ", previsto dalla Tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: " PROGETTO VIA DELLE MALGHE: completamento e riqualificazione centro turistico ex "Casa del Medico" di proprietà dell'Ente locale ";

d)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Livenza - Cansiglio - Cavallo denominato " PROGETTO "VIA DELLE MALGHE" : riqualificazione della Casera del Medico (proprietà dell'Unione sita in comune di Aviano - Piancavallo); riqualificazione sperimentale per la realizzazione di un ciclo energetico chiuso: riutilizzo reflui zootecnici, autosufficienza energetica (fotovoltaico o specchi parabolici), fitodepurazione, ecc. successiva messa a gara per la concessione in gestione, in base ad attività aggiuntive realizzabili (es. malga didattica, spaccio, realizzazione di attività di animazione turistica) (Aviano) ", previsto dal patto territoriale 2018 stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la predetta Unione territoriale intercomunale, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " PROGETTO VIA DELLE MALGHE: completamento e riqualificazione centro turistico ex "Casa del Medico" di proprietà dell'Ente locale ";

e)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato " Realizzazione di collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido " previsto dalla Tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: " Ampliamento e potenziamento del percorso ciclabile di collegamento tra Udine e Tavagnacco - realizzazione di percorso ciclabile su via Chiusaforte e via Friuli di collegamento tra il tratto già in fase di progettazione e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ";

f)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato " Realizzazione di collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido ", individuato nel patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: " Ampliamento e potenziamento del percorso ciclabile di collegamento tra Udine e Tavagnacco - realizzazione di percorso ciclabile su via Chiusaforte e via Friuli di collegamento tra il tratto già in fase di progettazione e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, nonché realizzazione del percorso ciclopedonale Udine Cargnacco ZIU - messa in sicurezza dell'intersezione attraversata dal percorso ciclabile tra le vie Lumignacco, Selvuzzis, Gonars attraverso la realizzazione di una rotatoria e miglioramento del percorso medesimo "; le risorse regionali già individuate nel citato patto territoriale sono utilizzate per 400.000 euro per la prima parte dell'intervento e per 550.000 euro, insieme con il cofinanziamento dell'ente locale di 50.000 euro previsto dal patto, sono utilizzate per la seconda parte dell'intervento.

38.
Alla Tabella Q relativa all' articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'oggetto dell'intervento n. 40 " Riqualificazione energetica e adeguamento sismico della sede municipale ", concertato ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2020-2022 è sostituito dal seguente: " Interventi di riqualificazione energetica della sede municipale ".

39.
Alla Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con riferimento all'intervento n. 140 la Direzione centrale competente " Risorse agroalimentari, forestali e ittiche " è sostituita da Direzione centrale " Attività produttive e turismo ".

40.
La lettera a) del comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è sostituita dalla seguente:
<<a) un importo pari a 60.000 euro;>>.

41. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2017, 2018 e 2019, approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1097 del 16 giugno 2017, n. 711 del 21 marzo 2018 e n. 464 del 22 marzo 2019, sono prorogati al 31 marzo 2023.
42.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole << 31 ottobre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 marzo 2023 >>.

43.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2018 le parole << 31 ottobre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 marzo 2023 >>.

44. A decorrere dall'1 luglio 2021, la partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane nella Fondazione Dolomiti UNESCO è attribuita alla Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015 .
46. Le risorse di cui al comma 45 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
47. L'assegnazione spettante per gli anni 2022 e 2023 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
48. Per l'anno 2021 l'assegnazione di cui al comma 47 spetta in misura pari a cinque dodicesimi.
49. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 2.416.300 euro per il triennio 2021-2023, di cui 416.300 euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 90.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisi in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
51. Le risorse di cui al comma 50 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
53. Ai fini della verifica della rendicontazione finale e della quantificazione delle eventuali economie, nel caso di finanziamento di uno stesso intervento di sviluppo a valere su risorse oggetto di diverse concertazioni ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 , nonché ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), l'intervento si considera unitario in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) le risorse regionali assegnate con le diverse concertazioni hanno la medesima codifica di Missione, Programma e Titolo;
b) competente alla verifica della rendicontazione finale è la stessa Direzione centrale;
c) il termine di rendicontazione finale è unificato;
d) i finanziamenti concertati fanno capo al medesimo quadro economico;
e) l'ente locale dichiara di considerarlo come intervento unitario.
54. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020 , le risorse di cui all' articolo 10, comma 90, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella O "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023", allegata alla presente legge, per 149.476.535,77 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022 e 58.643.202,40 euro per l'anno 2023.
55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 149.476.535,77 euro, suddivisa in ragione di 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022, 58.643.202,40 euro per l'anno 2023, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella O con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.
57. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , come determinata dall' articolo 10, comma 4, lettera a), della legge regionale 26/2020 , è allegata la Tabella P avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
58. Per favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il rilancio economico delle aziende confiscate, nonché promuovere azioni di monitoraggio e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, previa intesa con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Regione, nelle more della rivisitazione della normativa vigente in materia, favorisce la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa tra l’Amministrazione regionale, l’ANCI FVG, l’Osservatorio regionale antimafia e gli enti e le istituzioni interessate.
59. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'anno 2021 è destinata l'ulteriore assegnazione di 100.000 euro in favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena per le finalità di cui all' articolo 6, comma 9, della legge regionale 26/2007 .
60. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 59, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
61. Per la finalità di cui al comma 59, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
62. Ai fini del potenziamento del servizio di doposcuola, delle attività estive per bambini e adolescenti che frequentano le scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia, dell'offerta educativo-formativa a favore delle categorie sociali più vulnerabili, dei centri estivi, dei laboratori linguistici per bambini e adulti, del progetto di promozione culturale del territorio, in considerazione dei maggiori costi dovuti alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 35.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
b) 23.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia;
c) 15.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein di Trieste;
d) 5.000 euro all'Associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste;
e) 3.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone.
63. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 62, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).
64. Per la finalità di cui al comma 62, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , è destinata la spesa di 81.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro alla Società tipografica cattolica S.r.l. - Katoliško tiskovno društvo d.o.o. e di 100.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste per il completamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 37, lettere a) ed e), della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
66. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 65 sono presentate al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 65, è concesso nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE.
67. Per la finalità di cui al comma 65, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
68. Al fine di completare l'azione già avviata dall'Amministrazione regionale per la fruizione degli spazi e dei locali in cui si svolgono le attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rifinanziare il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 , istituito ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016). Il finanziamento è disciplinato con bando approvato dalla Giunta regionale.
69. Per le finalità di cui al comma 68, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
70. Al fine di promuovere appositi percorsi formativi per la valorizzazione delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 75.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. e di 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per la realizzazione di un progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
71. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 70, corredate di una relazione illustrativa del progetto comune, delle rispettive attività previste nell'ambito di tale progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.
72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
73. A sostegno dell'attività istituzionale, in considerazione dei maggiori costi dovuti alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 10.000 euro a ciascuno degli enti di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2007 .
74. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 73, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
75. Per la finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
76.
Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2007 è aggiunta la seguente:
<<d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica slovena di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.>>.

77.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:
<<d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica tedesca di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.>>.

78. All' articolo 23 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << l'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) >> ed è soppresso il seguente periodo: << Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. >>;

b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.>>.

79. Per le finalità di cui all' articolo 23 della legge regionale 29/2007 , come modificato dal comma 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
80.
L' articolo 24 della legge regionale 29/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Enti della minoranza linguistica friulana)
1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie.
3. L'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, di seguito denominato Albo, si compone di due sezioni:
a) enti a progetto;
b) enti a programma.
4. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera a), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;
b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 15/1996 ;
c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana.
5. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera b), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro che, oltre ai requisiti di cui al comma 4, sono iscritte all'Albo da almeno tre anni.
6. La cancellazione di un ente avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente o d'ufficio, in seguito alla carenza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione.
7. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo e le procedure di iscrizione e di cancellazione sono disciplinate con regolamento regionale.
8. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti all'Albo mediante finanziamenti concessi dall'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana).
9. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza. L'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un finanziamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.
10. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
11. In sede di prima costituzione dell'Albo, gli enti di cui all' articolo 10, comma 137, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), in considerazione del ruolo svolto nella promozione e nella diffusione della lingua friulana, possono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui al comma 3, lettera b).>>.

81. Per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 29/2007 , come sostituito dal comma 80, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
82.
Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29/2007 le parole << sentita la Commissione consiliare competente >> sono sostituite dalle seguenti: << sentite la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana di cui all'articolo 30 bis e la Commissione consiliare competente >>.

83.
Dopo l' articolo 30 della legge regionale 29/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 30 bis
 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana)
1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.
2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale per questioni e problematiche riferite alla minoranza linguistica friulana in regione. In particolare:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e dalle agenzie regionali;
c) formula proposte in merito alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. La Commissione consultiva è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana);
c) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica friulana - Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane, qualora costituita;
d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa;
e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, previa intesa;
f) il Presidente della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine;
g) due rappresentati degli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 24 dagli stessi individuati;
h) un rappresentante dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 23 dagli stessi individuato;
i) un rappresentante nominato della Camera di Commercio Pordenone-Udine, sentita la Camera di Commercio Venezia Giulia, previa intesa.
5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.>>.

84. Per le finalità di cui all' articolo 30 bis della legge regionale 29/2007 , come inserito dal comma 83, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
85. Per l'attività istituzionale connessa alla promozione e alla diffusione della lingua friulana, nelle more dell'attuazione dell' articolo 24 della legge regionale 29/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2021 i seguenti finanziamenti:
a) 17.500 euro all'associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
b) 10.000 euro all'associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;
c) 10.000 euro all'associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;
d) 12.500 euro alla Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;
e) 12.500 euro all'associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;
f) 10.000 euro alla Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.
86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
87. Per le finalità di cui al comma 85 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
88. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro per l'anno 2021 all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità e l'anticipazione delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 e il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 246/2015 .
90. Per la finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.
91.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), dopo le parole << in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi >> sono inserite le seguenti: << , ivi comprese quelle dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari >>.

92. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019 , come modificato dal comma 91, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
93. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Comma 19 sostituito da art. 9, comma 11, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole soppresse al comma 58 da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 16/2021
3Parole sostituite al comma 58 da art. 9, comma 11, lettera b), L. R. 16/2021
4Parole aggiunte al comma 66 da art. 2, comma 13, L. R. 21/2021
5Comma 19 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Comma 20 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Comma 21 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 22 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 23 abrogato da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.