LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. Ai sensi dell' articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono a carico del proponente e sono determinati in relazione al valore complessivo dell'opera o dell'intervento da realizzare:
a) in misura non superiore allo 0,25 per mille, con un minimo di 200 euro, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
b) in misura non superiore allo 0,5 per mille, con un minimo di 500 euro, per la procedura di VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale.
2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS sono a carico del proponente e sono determinati in una quota fissa pari a:
a) 250 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
b) 500 euro per il procedimento di VAS.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definite le modalità di applicazione, di determinazione e di versamento degli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2, come definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA e ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS avviati dopo la data di pubblicazione della deliberazione stessa.
5. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora i proponenti siano la Regione o un ente strumentale della stessa o un ente pubblico o una società partecipata da uno o da più enti pubblici.
6. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
7.
Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << fino al 31 dicembre 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2023 >>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, come modificato dal comma 7, della legge regionale 34/2015 , si provvede, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9.
Alla lettera a) del comma 10 bis dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole << c ter bis) >> sono sostituite dalle seguenti: << c quater) >>.

10. Il termine per la trasmissione da parte dei Comuni alla struttura regionale competente in materia di ambiente degli elenchi delle domande presentate nell'anno 2020 e ammesse ai contributi di cui all' articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e all' articolo 4, comma 43, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è fissato all'1 settembre 2021.
11. Le domande di cui al comma 10 sono inserite, rispettivamente, nelle graduatorie delle domande di contributo approvate con la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 518, e con la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 520.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 rimodulando la ripartizione delle somme stanziate a favore dei Comuni.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
14. Per l'anno 2021 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dalla data di entrata in vigore della presente legge al 2 novembre 2021.
15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale relativa all'assegnazione in regime di concorrenza delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, tali concessioni possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente al massimo fino al 31 dicembre 2031, a condizione che:
a) sia accertata l'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso della risorsa idrica, in tutto o in parte, incompatibile con l'uso a fine idroelettrico;
b) persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e alla valorizzazione del corpo idrico;
c) sia previsto l'adeguamento delle condizioni e delle modalità di esercizio della derivazione alla normativa e alla pianificazione di settore vigenti.
17. La durata del rinnovo di cui al comma 16 è fissata al massimo fino al 31 dicembre 2036, qualora:
a) la potenza nominale di concessione sia inferiore a 220 kW;
b) l'impianto idroelettrico sia posizionato su condotte acquedottistiche;
c) il concessionario sia una cooperativa di autoconsumo;
d) il concessionario sia un'amministrazione pubblica.
18. Il concessionario della piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico presenta l'istanza di rinnovo di cui al comma 16 non prima di due anni dalla scadenza della concessione.
19. Il concessionario della piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico che abbia presentato l'stanza di rinnovo entro il termine di cui al comma 18 e sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, continua l'esercizio della derivazione oltre la scadenza della relativa concessione, secondo le prescrizioni della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
20. Qualora le istanze di rinnovo di cui al comma 18 prevedano varianti sostanziali alla concessione originaria di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale 11/2015 .
21. Qualora le istanze di rinnovo di cui al comma 18 prevedano varianti non sostanziali alla concessione originaria, si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all' articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 11/2015 .
22. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21 si applicano anche alle istanze di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
23.
Al comma 8 dell'articolo 48 della legge regionale 11/2015 la parola << grande >> è soppressa.

24.
Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole << entro il 31 agosto 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2022 >>.

25. Le disposizioni di cui all' articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), si applicano alle istanze di autorizzazione unica di cui all' articolo 12 della legge regionale 19/2012 presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
26.
Al comma 1 dell'articolo 129 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo le parole << dall'articolo 127, >> sono inserite le seguenti: << comma 1, lettere b) e c), >>.

27. Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati.
28. I Comuni, a seguito dell'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo di cui al comma 27, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
29. I contributi di cui al comma 27 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
30. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, ai sensi della legge regionale 7/2000 .
31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
32. Al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica sul territorio regionale in attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a soggetti pubblici o società interamente partecipate da soggetti pubblici che hanno la disponibilità dell'area interessata dalla discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese, finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, in conformità alle disposizioni comuni di cui al capo I e all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato come, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, per quanto riguarda, tra l'altro, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
33. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, nonché della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, è presentata alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di cui al comma 32 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
34. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 32 sono stabilite le ulteriori condizioni del contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo medesimo e l’intensità dell’aiuto nel rispetto dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000. In caso di variazioni soggettive del soggetto beneficiario, il contributo concesso o erogato può essere confermato in capo al soggetto subentrante in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, in quanto ente facente parte del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) a sua volta inserito tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’ articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l’adeguamento delle sedi dell’Agenzia, alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>), concernenti la costruzione in zona sismica.
37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
38.
Al comma 23 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole << necessarie alla delocalizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << necessarie alla demolizione >>.

39. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 23, della legge regionale 24/2019 , come modificato dal comma 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di siti contaminati, finanziati nell'ambito degli accordi di programma previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 recante "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani".
41. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021, 700.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 300.000 euro, a sostegno della realizzazione di elettrodotti in cavo sotterraneo e di collegamento in fibra ottica, al servizio dei parchi naturali situati in zona montana.
43. I contributi di cui al comma 42 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
44. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 42, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
45. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 42 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
46. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
47. Al fine di consentire l'unicità della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell' articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come attuato dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e in applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all' articolo 97 della Costituzione , i commi dal 48 al 55 disciplinano il procedimento di definitiva liquidazione del Consorzio "Acquedotto della Valle del But" (di seguito Consorzio), sciolto con provvedimento dell'Assemblea n. 1 del 14 maggio 2012 e contestualmente posto in liquidazione.
48. Entro la data del 15 settembre 2021 l'Assemblea del Consorzio nomina un liquidatore per gli adempimenti di cui ai commi 54 e 55.
49. Nel caso di mancata nomina del liquidatore del Consorzio ai sensi del comma 48, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a dieci giorni, e sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario per l'adozione, in via sostitutiva, degli atti di liquidazione del Consorzio.
50. Il Consorzio conserva il potere di nomina del liquidatore fino a quando il commissario non sia stato nominato.
51. Al commissario nominato ai sensi del comma 49 spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune con il maggior numero di abitanti aderente al Consorzio. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del medesimo Comune del Consorzio.
52. Gli oneri conseguenti all'adozione del provvedimento sostitutivo, compresi quelli di cui al comma 51, sono a carico del Consorzio inadempiente.
53. Per le finalità di cui al comma 47 la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni infrastrutturali, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio è conferita alla società affidataria in house del servizio idrico integrato ai sensi dell' articolo 16, comma 2, della legge regionale 5/2016 , quale gestore unico nell'ambito territoriale di riferimento.
54. Ai fini del conferimento di cui al comma 53, il liquidatore del Consorzio o il commissario nominato ai sensi del comma 49, richiede al Tribunale competente la designazione di un esperto per la predisposizione di una relazione giurata contenente la descrizione dei beni e della totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio, l'attestazione del loro valore e i criteri di valutazione seguiti.
55. Il liquidatore del Consorzio o il commissario presenta la relazione giurata di cui al comma 54, entro dieci giorni dal suo ricevimento, alla società affidataria in house, di cui al comma 53, per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti al conferimento.
56.
Al comma 31 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole << sono fissati il termine dell'1 gennaio 2021 per l'immatricolazione del veicolo nuovo acquistato e il termine del 31 gennaio 2021 per la rottamazione del veicolo usato >> sono sostituite dalle seguenti: << l'ordine o l'acquisto del veicolo devono essere stati effettuati entro 31 dicembre 2020 e la domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2021. I termini per la rottamazione del veicolo, nonché le tipologie di veicoli oggetto del contributo, sono stabiliti dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 , per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria). >>.

57. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con riferimento all' articolo 5, comma 31, della legge regionale 26/2020 , come modificato dal comma 56, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.
58. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole sostituite al comma 36 da art. 4, comma 12, L. R. 16/2021
2Parole sostituite al comma 32 da art. 4, comma 24, lettera a), L. R. 13/2023
3Parole sostituite al comma 33 da art. 4, comma 24, lettera b), L. R. 13/2023
4Parole aggiunte al comma 34 da art. 4, comma 24, lettera c), L. R. 13/2023
5Parole aggiunte al comma 34 da art. 4, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.