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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art.10
 (Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con quanto previsto dall' articolo 105 quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dall' articolo 38-bis, comma 1, del decreto legge 104/2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , promuove e sostiene progetti e iniziative di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza, avvalendosi del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici ed enti del Terzo settore impegnati in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.
3. Nelle attività previste dalle misure e dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 viene garantito l'anonimato delle vittime, il pieno rispetto della loro dignità e della libertà di realizzazione di ogni persona.