LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) violenza: atto volontario, esercitato da un soggetto su di un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà, compiuto in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità e perpetrato nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, nonché ogni altro costringimento fisico o psicologico che ne limiti o elimini la libertà;
b) violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; costituiscono forme specifiche di violenza nei confronti delle donne anche la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili (MGF);
c) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;
d) violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
e) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), b), c), d);
f) atti persecutori: le condotte definite dall' articolo 612 bis del codice penale ;
g) violenza assistita: forma di violenza compiuta in ambito familiare o all'interno delle mura domestiche che coinvolge i minori non come diretti destinatari della condotta violenta, ma come involontari spettatori di liti tra familiari o di comportamenti vessatori o di qualsiasi atto violento su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori, e che li costringono a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione.